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FAQ

 

FAQ

Di seguito trovi una raccolta delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Superbonus.

 
Come funziona il Superbonus? +

Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

Chi potrà usufruirne? +

Potranno beneficiare della detrazione al 110%:
- i condomìni per interventi sulle parti comuni
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022.
- le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato;
f) dalle associazioni sportive per immobili adibiti a spogliatoio.

È possibile ottenere il Superbonus per la seconda casa? +

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Il Superbonus, dalla sua conversione in Legge si applica quindi anche alle seconde case, alle villette a schiera e agli interventi di demolizione e ricostruzione, contrariamente a quanto indicato nella prima versione del decreto per il quale ci si riferiva unicamente alle abitazioni unifamiliari adibite ad abitazione principale.
La nostra abitazione principale è quella in cui dimoriamo materialmente, in cui risediamo; anche un edificio affittato a terzi può essere considerato abitazione principale per coloro che dimorano al suo interno.
In generale comunque se la seconda casa appartiene ad un condominio allora il Superbonus poteva già essere applicato, ovviamente a patto di rispettare i requisiti richiesti dal legislatore. Ora invece anche nel caso di singola unità immobiliare adibita a seconda casa è possibile che il richiedente acceda al Superbonus 110%.
Un condominio di proprietà di un singolo proprietario come può accedere al Superbonus? In questo caso il proprietario potrà ottenere le detrazioni per le parti comuni per tutte le unità immobiliari che lo compongono, mentre per gli interventi relativi alle singole unità potrà ottenere il Superbonus per un massimo di 2 unità.

Quali tipi di interventi si potranno effettuare? +

Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico è necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:

1) Intervento di isolamento termico delle strutture opache (per esempio, il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
2) intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:

- Caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
- Pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- Impianti di microcogenerazione;
- Collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

1) Inoltre, sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si può effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
2) Per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di:

- Caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
- Pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- Impianti di microcogenerazione;
- Collettori solari per la produzione di acqua calda

destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

1) Inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si può effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Se si effettuano, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (per esempio infissi, schermature solari, sistemi di building automation), o si procede all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si può godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Inoltre, si possono effettuare tutti gli interventi compresi nel sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si usufuisce poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente a un intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceve la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi? +

Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%. L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Si precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus? +

Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

Che cosa si intende per cessione del credito d’imposta? +

La cessione del credito d’imposta è la possibilità, introdotta già con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 74 L.208/2015) ed estesa dalla Legge di Bilancio dell’11 dicembre 2016, n. 232 e confermata dalla Finanziaria 2018, di cedere il diritto alle detrazioni legate ad interventi condominiali di specifica natura (rientranti nell’Eco bonus e/o Sisma bonus) da parte dei soggetti, capienti o incapienti, beneficiari di tali interventi alle imprese esecutrici dei lavori ovvero a tutti i privati interessati all’acquisto. Rimangono esclusi dall’acquisto gli Istituti di Credito ad eccezione che per gli incapienti.

Che cos'è il credito d’imposta? +

Il credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad esempio in sede di dichiarazione dei redditi, come in questo caso.

Come funziona la cessione del credito dal 2017? +

Per gli interventi sui condomìni che accedono agli incentivi più alti, la LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 nuovo comma 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013 dice che:
i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Quali detrazioni hanno diritto alla cessione del credito d’imposta in un condominio? +

La cessione del credito d’imposta in un condominio è possibile per i seguenti incentivi di Eco bonus e Sisma bonus:
Eco bonus, se l’intervento interessa l’involucro dell’edificio per cui il contribuente potrà ottenere delle detrazioni pari al:
70% dei costi: se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio(per una soglia massima di spesa di 40.000€);75% dei costi: se il lavoro sarà anche finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (per una soglia massima di spesa di 40.000€).
Sisma bonus, per interventi di riduzione dirischio sismico di immobili (ricadenti nelle zone 1, 2 e 3) per cui il contribuente potrà ottenere delle detrazioni pari al:
75% dei costi: se gli interventi comportano il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico (per una soglia massima di spesa di 96.000€);85% dei costi: se i lavori comportano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico (per una soglia massima di spesa di 96.000€).

Entro quando un condominio deve presentare la richiesta di cessione del credito d’imposta per un lavoro svolto? +

La comunicazione dei dati va fatta dal singolo condòmino all’amministratore (o condòmino incaricato) entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. Quest’ultimo avrà tempo fino al 28 di febbraio dell’anno successivo per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate

Chi ha diritto al Sisma bonus? +

La nuova detrazione fiscale sisma bonus spetta ai seguenti beneficiari:
Sisma bonus 2018 prima e seconda casa;
Attività produttive;
Bonus Condomini Sisma bonus;
Enti locali per la messa in sicurezza gli edifici pubblici, a partire da quelli di interesse strategico.

Può un inquilino sostenere le spese per un lavoro in ambito Eco bonus/Sisma bonus? +

L’inquilino ha diritto a portare nella propria dichiarazione dei redditi il costo effettivamente sostenuto per interventi di questa tipologia che darebbero luogo allo stesso diritto come se fosse proprietario dell’immobile.

Sono un inquilino e ho sostenuto la spesa per i lavori di ristrutturazione. Ho diritto alla detrazione, oppure questa spetta solo ai proprietari? +

La detrazione spetta a chi sostiene la spesa. Quindi, non solo i proprietari degli immobili (o i titolari di altri diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche, per esempio, i locatari o i comodatari. Inoltre, va ricordato che, se sostiene la spesa e bonifici e fatture sono a lui intestate, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, il convivente more uxorio, il componente dell’unione civile.
http://casa.governo.it/tematiche/ristrutturare.html
Come si evince dalle informazioni indicate sono molteplici i parametri da valutare per calcolare la corretta detrazione spettante agli inquilini. Infatti l'IRPEF e il tipo di canone concordato sono fondamentali per andare a definire la detrazione e la possibile cessione.